Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni già metanizzati o da metanizzare, appartenenti alla zona climatica F) prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori. A tal fine l'Autorità ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.».