Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.
(Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero)
1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è altresì escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai soggetti che, in possesso di titolo di diploma di maturità di natura tecnica o scientifica non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di lavoro subordinato in ambito tecnico o scientifico in aziende private o pubbliche per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, sono individuati i diplomi richiesti e le attività lavorative svolte all'estero utili per usufruire dell'agevolazione.».