Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.
(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni)
1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ivi comprese le aree fabbricabili e gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove non ancora approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero in quello dell'esercizio successivo, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.