Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Proroga dei termini di versamento per IRPEF e IRES)
1. Ai fini IRPEF e IRES sono sospesi i termini per il versamento del saldo per l'anno 2019 e dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per tutti i soggetti passivi obbligati al versamento entro il 30 giugno.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020.
3. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.