Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, in favore delle imprese che hanno alla data del 30 settembre 2020 un calo del fatturato dei due terzi, con il versamento dell'unica rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.