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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 126.12. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
126.12.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità agli imprenditori colpiti dall'epidemia COVID-19 e vittime di racket all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.».