Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)
1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.