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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 125.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
125.3.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 con le seguenti: pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;

   b) sostituire le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario con le seguenti: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;

   c) sostituire le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro con le seguenti: nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

   6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:

   a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;

   b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;

   c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto.

ident. 125.19.125.23.125.25.