Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 sono sostituite dalle seguenti: pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;
b) le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;
c) le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:
a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;
b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;
c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto».