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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 125.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
125.03.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Credito d'imposta per i servizi professionali alle imprese)

  1. Alle micro e alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 per acquisto di servizi di natura professionale di cui al comma 2, fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative:

   a) alle attività ed ai servizi di comunicazione, di marketing e di organizzazione di eventi;

   b) alle ricerche di mercato;

   c) ai servizi finanziari;

   d) alla consulenza aziendale relativa all'analisi del rischio anche con riferimento alla gestione delle risorse umane.

  3. Il credito d'imposta di cui ai precedenti commi è cumularle con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti o maturati con riferimento all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ed è utilizzabile a decorrere dall'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo