Dopo l'articolo 123 aggiungere i seguenti:
Art. 123-bis.
(Esonero IVA zone agricole svantaggiate)
1. All'articolo 34, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10.000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/ CEE e successive modificazioni»;
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 123-ter.
(Royalty aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
Art. 123-quater.
(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)
1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.