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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 122.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
122.1.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali e delle province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle società finanziarie regionali.
  5-ter. 1 cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
  5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.