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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 122.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
122.07.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Incentivi al ritorno in Italia di imprese che avevano delocalizzato all'estero le proprie produzioni)

  1. Al fine di favorire il rimpatrio in Italia di attività produttive, i redditi derivanti dalle attività di impresa rimpatriate sono esenti nella misura del 50 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore della produzione netta derivante da tali attività è interamente esente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  2. Per rimpatrio di attività produttive si intende lo svolgimento in Italia di attività di impresa precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione europea.
  3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai redditi prodotti dalle attività rimpatriate nel periodo di imposta in cui avviene il rimpatrio e nei cinque periodi di imposta successivi.
  4. Per la determinazione dei redditi agevolabili il contribuente può presentare istanza all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5. In alternativa, il contribuente può determinare e dichiarare il reddito agevolabile, fornendone specifica indicazione nella dichiarazione relativa a ciascun periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione. Il contribuente deve altresì predisporre idonea documentazione secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica del reddito agevolabile, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione redatta e la stessa sia idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile.
  6. Il regime di esenzione viene meno se nei cinque periodi di imposta successivi a quello in cui avviene il rimpatrio il contribuente trasferisce all'estero, anche parzialmente, le attività oggetto di precedente rimpatrio. In tal caso, dovrà essere versato un importo pari alle minori imposte pagate nel tempo per effetto del regime di esenzione di cui al presente articolo e ai relativi interessi.
  7. Le imprese che effettuano il rimpatrio di attività produttive di cui al presente articolo possono accedere alla procedura per la sottoscrizione degli accordi di stabilità di cui all'articolo 27-ter.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.