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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 122.027. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
122.027.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Conti Correnti Fiscali)

  1. Ai fini di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui all'articolo 122, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto-legge, sono istituiti i conti correnti fiscali.
  2. I conti correnti fiscali sono gestiti attraverso una apposita piattaforma elettronica la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. I crediti d'imposta accreditati sui conti correnti fiscali sono incorporati su schede elettroniche ricaricabili associate ai rispettivi conti correnti fiscali e sono dotate di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale.
  4. Le schede elettroniche di cui al comma 3 sono emesse attraverso l'uso delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli smart contract di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.