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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 122.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
122.02.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Trasmissione telematica delle operazioni IVA – Compensazione multilaterale crediti e debiti commerciali)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi degli articoli 1241 e successivi del codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate ovvero piani attestati pubblicati al registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuati ve con l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, sentito il parere del Garante della privacy, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico».