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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 122.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
122.012.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 917, e successive modificazioni.
   2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ident. 122.033.