stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 121.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
121.02.

  Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.
(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

  All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica».

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile»;