Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:
Art. 121-bis.
(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica».
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile»;