stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 120.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
120.08.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Credito di imposta per la trasformazione a gas dei veicoli di categoria Euro 4 e 5)

  1. A coloro che, negli anni 2020, 2021 e 2022, installano su autoveicoli immatricolati come Euro 4 o Euro 5, alimentati a benzina o gasolio, impianti a GPL o metano è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per gli impianti GPL e a 900 per gli impianti a metano.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

   a) copia della fattura elettronica di installazione, o della fattura cartacea con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale o firma digitale del titolare dell'attività di installazione.

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
  6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 40 milioni di euro per il 2020, in 100 milioni di euro per il 2021 e in 100 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2020-2022 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.