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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.50. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
119.50.

  Sostituire il comma 10 con i seguenti:

  10. Le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, nel limite di una volta, optano su quale immobile applicare le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 relative ad interventi effettuati su edifici unifamiliari, esclusi gli immobili in condominio.
  10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.