Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) interventi volti alla realizzazione di piscine pertinenziali.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 36 e 37.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.000 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.