stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.42. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
119.42.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, quali la trasformazione delle superfici impermeabili in superfici permeabili, la realizzazione di opere per conseguire l'invarianza idraulica rispetto alle condizioni che preesistevano all'edificazione, il recupero delle acque meteoriche, gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati esistenti nelle fasce fluviali e nelle aree classificate a rischio nei piani di assetto idrogeologico (PAI) o nei piani di gestione del rischio di alluvione (PGRA), gli interventi sulle sponde dei corsi d'acqua operati dai frontisti nonché altri interventi di messa in sicurezza ordinati dalla pubblica autorità. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida per la progettazione degli interventi di cui al periodo precedente e i requisiti dei professionisti abilitati alla loro progettazione, nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Le attestazioni sono trasmesse, anche per via telematica, all'Autorità competente alla redazione e all'aggiornamento dei PAI o dei PGRA, che effettua, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, controlli a campione con procedure e modalità disciplinate nelle predette linee guida. La non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.