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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.35. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
119.35.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis. del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.