Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) interventi sugli edifici in categoria catastale C/4 e D/6, di proprietà pubblica e privata anche se affidati in concessione a terzi. In tale ultimo caso la detrazione spetta al soggetto anche concessionario che ha in uso l'edificio o al proprietario o titolare di altro diritto reale minore, anche se ente pubblico, a seconda di chi abbia eseguito e mantenuto a proprio carico i relativi pagamenti per l'intervento di riqualificazione dell'edificio. Tale beneficio non è cumulabile con il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) al comma 9, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) dagli enti pubblici e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche relativamente agli interventi di cui sopra al comma 1, lettera d).