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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.305. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
119.305.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomini;

   b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

   c) dai contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

   d) dalle associazioni tra professionisti;

   e) dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

   f) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   g) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.