Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La detrazione prevista al comma 1 si applica anche per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da imprese artigiane con meno di dieci dipendenti aventi sede in un comune montano italiano.