Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli interventi effettuati da persone fisiche o giuridiche su immobili adibiti a edifici di culto e dagli edifici adibiti ad abitazione, di proprietà degli enti ecclesiastici e stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive.