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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.17. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
119.17.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Per l'anno 2020 la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuta per un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di cui al medesimo comma 12. I soggetti che sostengono spese per i predetti interventi possono avvalersi, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle disposizioni di cui al successivo articolo 121.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di sistemazione e coperture a verde.