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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.115. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
119.115.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1:

    a) sostituire le parole: dicembre 2021 con le seguenti: dicembre 2022;

    b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) nei condomini, dove non fosse possibile tecnicamente o in riferimento a immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero a vincoli regolamentari o ambientali, o dove non siano presenti impianti di riscaldamento e raffrescamento centralizzati, la detrazione di cui alla lettera b), si applica alla singola unità immobiliare;

    c) alla lettera c), dopo le parole: sugli edifici, aggiungere le seguenti: diversi dai condomini, e dopo le parole: euro 30.000 aggiungere le seguenti: ad unità immobiliare;

   2) al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , agli interventi per la progettazione e realizzazione di sistemi di captazione, filtro, accumulo e riutilizzo dell'acqua meteorica e reflua, gli interventi per la progettazione e la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo;

   3) al comma 3, dopo le parole: se non possibile, aggiungere le seguenti: in riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   4) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

   3-bis. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), relativi alle parti comuni degli edifici rientrano sempre al 110 per cento senza il requisito del passaggio delle due classi energetiche.
   3-ter. Gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno degli edifici possono effettuare gli interventi di cui al comma 2, al 110 per cento solo se rispettano il requisito delle due classi energetiche.

   5) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari al 110 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili».

   6) al comma 5, sostituire le parole: dicembre 2021 con le seguenti: dicembre 2022;

   7) al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) dagli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

   d-ter) dagli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti all'attività di scuola paritaria d'infanzia non profit facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, ovvero ai servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65;

   d-quater) dalle strutture turistiche, quali alberghi e residence e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa, a condizione che i proprietari siano anche i gestori dell'attività;

   d-quinquies) dai proprietari degli immobili provenienti da patrimoni immobiliari dismessi da società a partecipazione pubblica;

   d-sexies) dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999;

   8) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per consentire l'utilizzo delle disposizioni del presente articolo, alle Assemblee condominiali si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 17;

   9) sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Ciascun beneficiario può accedere alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 fino al massimo di due unità immobiliari, ad eccezione degli interventi nelle parti comuni dei fabbricati;

   10) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Per unità immobiliare diversa dall'abitazione principale, le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli immobili appartenenti alle categorie catastali: A1, A8, A9.

   10-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a tutte le abitazioni di proprietà;

   11) al comma 13. apportare le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a), dopo le parole: congruità, aggiungere le seguenti: con riferimento al listino prezzi regionale e ove non fosse presente si applica il prezzario disponibile di una delle regioni più vicina,;

    b) alla lettera b), dopo la parola: congruità, aggiungere le seguenti: con riferimento al listino prezzi regionale e ove non fosse presente si applica il prezzario disponibile di una delle regioni più vicina.