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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 118.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
118.04.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dallo stesso piano, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, sono prolungate di un anno la durata del piano di recupero del disavanzo e la durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
  2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3. Per l'esercizio finanziario 2020, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita a tutti gli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per importi anche superiori a quelli calcolati ai sensi dell'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 850 è abrogato;

   b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.