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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 118.030. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
118.030.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto)

  1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese, nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le provincie, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o in dissesto non potranno procedere a bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo se prima non hanno provveduto a riattivare e portare a termine le eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario, o anche per l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La riattivazione della procedura concorsuale e la definitiva assunzione di personale avverranno nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 243, comma 1, decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) presso il Ministero dell'interno ed in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.