Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Misura «Premio chi paga»)
1. Gli enti territoriali possono, con propria delibera, determinare una riduzione tariffaria del 20 per cento alle proprie entrate tributarie e patrimoniali a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere al pagamento attraverso domiciliazione bancaria.