Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente «2020»;
b) il sesto periodo è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.