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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 117.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
117.1.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore. L'ente debitore, ricevuta la notifica ed effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 60 giorni dalla notifica, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. Resta fermo l'obbligo della previa certificazione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale da parte dell'ente debitore mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché alla richiesta da parte del cedente all'ente debitore dell'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.

ident. 117.5.117.6.