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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 116.022. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
116.022.

  Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Provvedimenti a favore degli Enti Locali in procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. Per gli enti locali di cui al presente articolo, il piano di riequilibrio deliberato dal consiglio comunale s'intende rimodulato con la sospensione della rata 2020 del piano e lo slittamento di un anno della durata complessiva dello stesso.
  2. Per gli enti locali di cui al presente articolo, la quota annuale 2020 di fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e calcolato secondo le modalità e le regole indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2012 può costituire disavanzo tecnico di amministrazione la cui copertura è ripartita a carico dei bilanci del quinquennio 2021/2025.