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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 116.020. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
116.020.

  Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.
  2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura «COVID 2020-2022», al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria e al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.
  3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.