Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
(Pagamento dei crediti Enti locali in dissesto)
1. Il comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«4. L'organo straordinario di liquidazione provvede in ogni caso a liquidare immediatamente l'importo offerto a titolo di transazione.».