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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 114.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
114.07.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Enti in riequilibrio – sospensione termini «dissesto guidato»)

  1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
  2. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

   «7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale».

  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 850 è abrogato;

   b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.