Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)
1. Con riferimento ai termini di impugnazione di cui al comma 5 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza a decorrere dall'8 marzo 2020, il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dal 1° gennaio 2021.
2. Con riferimento al primo semestre 2020, non si effettua la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La verifica relativa al secondo semestre del 2020 riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.