Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Contributi agli investimenti sul territorio)
1. Gli stanziamenti di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati, per le medesime finalità ivi previste, di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022; di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.