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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 113.16. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
113.16.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano visto ancora approvata l'ipotesi di bilancio di previsioni stabilmente riequilibrato con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono effettuare nell'anno 2020 operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti SpA, nonché aderire a proposte di revisione delle condizioni contrattuali, da cui derivino condizioni più favorevoli per l'ente. Per i predetti enti resta fermo il divieto di contrarre nuovi mutui previsto dall'articolo 249 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.