Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo e sociale italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria.».