Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.