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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 113.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
113.03.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese)

  1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle imprese e ai professionisti che esercitano la propria attività nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020:

   a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste all'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;

   b) non si acquisisce la documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

  2. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti beneficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2909, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi i termini di cui al comma 1, nella misura minima del 10 per cento sul totale dei beneficiari al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.