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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 113.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
113.010.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Anticipazioni di liquidità)

  1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5 per cento.
  2. Agli stessi fini del comma 1, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.
  3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1° dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanare entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.