stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 112.035. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
112.035.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Finanziamenti infrastrutturali speciali a seguito della crisi pandemica COVID-19)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo dipartimento della Protezione civile, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le opere infrastrutturali per l'azzeramento del rischio idrogeologico e/o sismico nei comuni e nelle province delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto maggiormente colpite dalla pandemia per le quali deve essere assicurata la realizzazione mediante impiego di fondi statali appositamente destinati a valere sulla manovra complessiva di sostegno all'economia del Paese.
  2. Con provvedimento del Capo dipartimento della Protezione civile, da emanare entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni e delle province interessate.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.