Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle province più colpite dall'emergenza COVID-19 delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna)
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, è istituita una Zona economica speciale per le zone della provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.