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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 112.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
112.015.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Misure a favore dei comuni delle isole minori)

  1. Per l'anno 2020, in relazione ai comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, resta interamente nella disponibilità del comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di conseguenza, l'imposta incassata in tali comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. SOSE s.p.a., entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è tenuta a provvedere alla revisione dei fattori determinanti il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.
  3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il 30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.
  4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il «Fondo per il rilancio economico delle isole minori», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.
  5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.
  6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3.