Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)
1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo, n. 118 del 2011.