Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni che, sulla base della valutazione dello specialista in base al decreto di cui al comma 2, possono essere erogate in regime di telemedicina, sono equiparate, ai fini della rimborsabilità, alle prestazioni erogate in modalità convenzionale.
2. Il Ministro della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza delle regioni, adotta il decreto con la tipologia di visite che possono essere effettuate in regime di Telemedicina ai fini della rimborsabilità di cui al comma 1. Il decreto è aggiornato su base semestrale alla luce di un monitoraggio costante condotto dal Ministero della salute e relativo all'impatto della norma introdotta.