stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 109.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
109.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche livelli essenziali di assistenza e incentivare la sostenibilità economica dell'immediata ripresa delle attività socio sanitarie in regime ordinario in esito al superamento dello stato di emergenza dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle residenze sanitarie assistenziali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle regioni e alle province autonome per compensare la riduzione dei ricavi delle rette pagate dai fruitori dei servizi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
  1-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse sono ripartite secondo l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento in Conferenza delle regioni e province autonome.
  1-quater. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  1-quinquies. Le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale, all'erogazione del 90 per cento dell'importo assegnato con il contratto, convenzione o concessione in essere alle strutture di cui al comma 1-bis. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.